Mobbing

Definizione

Con tale termine la giurisprudenza intende una forma di conflittualità sistematica e persistente (protratta cioè per almeno 6 mesi) messa in atto (attraverso azioni ostili e non necessariamente illecite) contro un lavoratore o una lavoratrice per emarginarlo/a o escluderlo/a dal contesto lavorativo, e tale da farne conseguire un effetto lesivo della sua salute psicofisica. A perpetrare il mobbing  può essere un soggetto gerarchicamente superiore, inferiore o di pari livello della vittima; quello che conta per la giurisprudenza è che tra mobber e soggetto mobbizzato vi sia un reale squilibrio di potere a favore del primo.

Tutela

Poiché in Italia non esiste una normativa ad hoc, la giurisprudenza utilizza, per tutelare le vittime di mobbing, sia nel settore pubblico che nel settore privato,  le norme del Codice civile, in particolare quelle sulla responsabilità contrattuale (art. 2087 c.c.)   ed extracontrattuale (artt. 2043 e 2049 c.c.), nonché del Codice penale (in particolare la figura del c.d. STALKING punita all’art. 612 bis c.p.).

Esempio?

Marginalizzo un lavoratore o una lavoratrice, lo/la umilio costantemente e lo/la demansiono illegittimamente  con intento persecutorio per almeno 6 mesi procurando alla vittima un disturbo d’ansia generalizzata medicalmente certificato.

Progetto realizzato all’interno del progetto MUSA – Multilayered Urban Sustainability Action, finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU, PNRR Missione 4 Componente 2 Linea di Investimento 1.5:
Creazione e rafforzamento degli “ecosistemi dell’innovazione”, costruzione di “leader territoriali di R&S”

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