Con tale termine si intende la differenza tra la retribuzione media dei lavoratori e quella delle lavoratrici a parità di condizioni.
Il divieto è imposto – sia nel settore pubblico che nel settore privato – con riguardo a qualsiasi disparità di trattamento, diretta e indiretta, concernente un qualunque aspetto o condizione delle retribuzioni, per quanto riguarda uno stesso lavoro o un lavoro al quale è attribuito un valore uguale.
I sistemi di classificazione professionale ai fini della determinazione delle retribuzioni debbono adottare criteri comuni per uomini e donne ed essere elaborati in modo da eliminare le discriminazioni.
Il divieto è imposto principalmente, oltre che dalla Costituzione italiana, dal Decreto Legislativo n. 198/2006.
Attribuisco una indennità integrativa solo ai lavoratori (e non anche alle lavoratrici) senza che vi sia alcuna giustificazione.
Progetto realizzato all’interno del progetto MUSA – Multilayered Urban Sustainability Action, finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU, PNRR Missione 4 Componente 2 Linea di Investimento 1.5:
Creazione e rafforzamento degli “ecosistemi dell’innovazione”, costruzione di “leader territoriali di R&S”
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