Con tale termine si intende qualsiasi trattamento o modifica dell’organizzazione delle condizioni e dei tempi di lavoro che, in ragione delle esigenze di cura matrimoniale o familiare, dello stato di gravidanza nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell’esercizio dei relativi diritti, pone o può porre un lavoratore o una lavoratrice in almeno una delle seguenti condizioni:
Il divieto è imposto principalmente, oltre che dalla Costituzione italiana, dal Decreto Legislativo n. 198/2006 (che prevede nel dettaglio sia l’ambito di applicazione che le le eccezioni) ed opera sia nel settore pubblico che nel settore privato.
A tutela del soggetto discriminato il suddetto decreto legislativo prevede una tutela giurisdizionale ad hoc.
Licenzio un lavoratore o una lavoratrice perché ha appena adottato un bambino
Progetto realizzato all’interno del progetto MUSA – Multilayered Urban Sustainability Action, finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU, PNRR Missione 4 Componente 2 Linea di Investimento 1.5:
Creazione e rafforzamento degli “ecosistemi dell’innovazione”, costruzione di “leader territoriali di R&S”
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