Con tale termine la giurisprudenza intende una forma di conflittualità sistematica e persistente (protratta cioè per almeno 6 mesi) messa in atto (attraverso azioni ostili e non necessariamente illecite) sul luogo di lavoro contro un lavoratore o una lavoratrice per emarginarlo/a o escluderlo/a dal contesto lavorativo, e tale da farne conseguire un effetto lesivo della sua salute psicofisica, ad opera di chi si trova (anche solo in via informale) in una condizione gerarchica superiore.
Poiché in Italia non esiste una normativa ad hoc, la giurisprudenza utilizza, per tutelare le vittime di mobbing, sia nel settore pubblico che nel settore privato, le norme del Codice civile, in particolare quelle sulla responsabilità contrattuale (art. 2087 c.c.) ed extracontrattuale (artt. 2043 e 2049 c.c.), nonché del Codice penale (in particolare la figura del c.d. STALKING punita all’art. 612 bis c.p.).
Marginalizzo un lavoratore o una lavoratrice e lo o la demansiono con intento persecutorio per almeno 6 mesi procurando alla vittima un disturbo d’ansia generalizzata medicalmente certificato.
Progetto realizzato all’interno del progetto MUSA – Multilayered Urban Sustainability Action, finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU, PNRR Missione 4 Componente 2 Linea di Investimento 1.5:
Creazione e rafforzamento degli “ecosistemi dell’innovazione”, costruzione di “leader territoriali di R&S”
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