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Definizione

Con tale termine una parte della giurisprudenza (non si tratta  infatti di una figura unanimemente riconosciuta) intende una forma attenuata di mobbing nella quale la conflittualità posta in essere sul luogo di lavoro contro un lavoratore o una lavoratrice per emarginarlo/a o escluderlo/a dal contesto lavorativo viene realizzata attraverso o una unica azione isolata o più azioni prive di continuità e sempre che ciò determini, con efficienza causale, un effetto lesivo della salute psicofisica della vittima.

Tutela

Poiché non esiste ancora una normativa ad hoc, la (ancora scarsa) giurisprudenza che riconosce tale figura utilizza, per tutelare le vittime – sia nel settore pubblico che nel settore privato – le norme del Codice civile sulla responsabilità contrattuale (art. 2087 c.c.)  ed extracontrattuale (artt. 2043 e 2049 c.c.).

Esempio?

Pongo in essere un’azione penalizzante di un certo peso, come può accadere in caso di marginalizzazione e demansionamento di un lavoratore o di una lavoratrice  causandogli/le un disturbo d’ansia generalizzata medicalmente certificato.

Progetto realizzato all’interno del progetto MUSA – Multilayered Urban Sustainability Action, finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU, PNRR Missione 4 Componente 2 Linea di Investimento 1.5:
Creazione e rafforzamento degli “ecosistemi dell’innovazione”, costruzione di “leader territoriali di R&S”

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